…e come, invece, vengono scaricati dal MIUR
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più in assenza di essa o con delibera contraria;
anche in presenza di una delibera di adesione del Collegio alle prove INVALSI e tanto-
Ogni docente ha predisposto una programmazione costruita sul principio della
libertà di insegnamento, garantito dall’art. 33 della Costituzione Italiana; tale
programmazione può essere modificata solo e soltanto con il consenso del docente
e, pertanto, il dirigente scolastico:
1) non può cambiare la programmazione giornaliera di un docente senza il suo consenso;
2) non può obbligare l’insegnante di classe a svolgere e/o assistere alle prove INVALSI;
3) non può spostare un docente da una classe all’altra con la finalità di effettuare le prove;
4) non può cambiare l’orario dei docenti;
5) non può spostare gli alunni di una classe fuori dalla loro aula senza il consenso
dell’insegnante di classe al quale, secondo l’assegnazione formale e l’orario delle
lezioni definito all’inizio dell’anno, ha affidato la responsabilità della stessa;
6) non può imporre nella classe di un docente che non intende collaborare con l’INVALSI,
la presenza di un altro docente o personale esterno che “somministri” le prove;
7) non può obbligare alla correzione degli elaborati durante l’orario di servizio (comprese le
ore di programmazione settimanale alle elementari).
Eventuali ordini di servizio su questi argomenti si configurano non solo illegittimi ma riteniamo
addirittura ILLEGALI in quanto istigherebbero ad un reato (interruzione di pubblico servizio).
In Italia non esiste il lavoro straordinario obbligatorio; pertanto il dirigente:
8) non può convocare i docenti per riunioni preparatorie alle prove INVALSI, a meno che
tali riunioni non siano state previste nel Piano Annuale delle attività (e dunque deliberate
dal Collegio Docenti di inizio anno), l’attività INVALSI sia stata deliberata in Collegio dei
Docenti, sia stata inserita nel Contratto d’Istituto, ed infine (solo se sono stati rispettati i
precedenti passaggi), ove vi sia la disponibilità dei singoli insegnanti;
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9) non può obbligare alla correzione degli elaborati fuori dall’orario di servizio;
10) non può obbligare il personale della segreteria alla tabulazione dei risultati
.Infine, il dirigente:
11) Non può retribuire con il FIS attività aggiuntive legate alle prove INVALSI: tutte le
attività aggiuntive pagate con il FIS devono essere deliberate dal Collegio Docenti.
* * *
Come sapete nelle ultime settimane centinaia di Collegi dei Docenti hanno deliberato di
NON aderire e di NON essere disposti a collaborare all’effettuazione dei Quiz INVALSI.
Nella quasi totalità di tali Istituti Scolastici i Collegi si sono riuniti solo a seguito della
raccolta di almeno un terzo delle firme dei componenti, sulla base della normativa vigente.
Molti DS hanno tentato di non convocare i Collegi ma, lo scorso 20 aprile 2011, il TAR
della Sardegna ha
Scolastica di Nuoro con il quale non veniva inserito il punto INVALSI all'OdG di un Collegio già
convocato, ritenendo (erroneamente) che i QUIZ INVALSI siano obbligatori, nonostante la
formale richiesta presentata da oltre un terzo dei componenti del Collegio, come
specificatamente previsto dalla normativa vigente (art. 7, comma 4 del D.L.vo n° 297/1994 -
Testo Unico Istruzione). La DS aveva poi in Collegio vietato ad un’insegnante di leggere
integralmente e mettere in votazione la mozione contro l'INVALSI. IL TAR Sardegna ha
ACCOLTO la richiesta di SOSPENSIVA del provvedimento di una DirigenteACCOLTO
imponendo alla stessa di disporre
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
di aprile in corso
7, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, la richiesta presentata da almeno un terzo dei docenti fa
sorgere l’obbligo, per il preside o il direttore didattico, di convocare il collegio dei docenti;
Tenuto conto che la norma, in conformità a principi consolidati in materia di funzionamento
degli organi collegiali, presuppone che, insieme alla richiesta di convocare il collegio, siano
indicati gli argomenti di discussione, essendo evidente che la riunione è sempre finalizzata alla
discussione di argomenti posti all’o.d.g.; per cui all’obbligo di convocare il collegio dei docenti
si accompagna l’obbligo di inserire all’o.d.g. gli argomenti indicati dai richiedenti; considerato,
infine, che l’eventuale incompetenza del collegio dei docenti a deliberare sull’oggetto indicato
dai ricorrenti è questione che potrà essere esaminata nella detta riunione, e potrà
eventualmente costituire motivo di rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può
ritenersi ragione preclusiva alla convocazione dell’organo collegiale
Quindi la DS, e qualunque dirigente scolastico di Istituti italiani, sono obbligati a
convocare il Collegio con il punto all'OdG richiesto e lo devono fare entro i tempi ordinari
previsti per la convocazione degli organi collegiali della scuola (cinque giorni prima) ed il
Collegio valuterà nella propria autonomia se accogliere o meno eventuali mozioni presentate
sul punto in discussione.
Si noti, oltretutto, che anche nelle situazioni, residuali, in cui sia stata deliberata
l’adesione alle prove INVALSI in Collegio dei Docenti, comunque, anche il singolo insegnante
che non condivida le scelte del Collegio, può far inserire una propria motivata e contraria
“
coinvolgimento nella somministrazione/correzione delle prove Invalsi.
Ricordiamo altresì, che qualsiasi modifica del POF deve essere anche adottata, con
deliberazione formale, dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Invece, diversi DS stanno negando ai Collegi dei Docenti, convocati per discutere
sull’adesione alle prove INVALSI, la possibilità di deliberare su tale argomento e tale attività è
gravemente lesiva delle prerogative dell’Organo Collegiale. Stiamo procedendo ad inviare
formali diffide e valutando possibili denunce penali, per il reato di ABUSO d’UFFICIO, contro i
Dirigenti Scolastici che non consentono al Collegio dei Docenti di deliberare.
integralmente le nostre ragioni ed ha SOSPESO il provvedimento della DSla convocazione del Collegio dei Docenti entro cinquee fissando la data della riunione entro il mese. Il Tribunale ha argomentato la decisione considerando che "ai sensi dell’art.".opzione minoritaria" (art. 3 comma 2 DPR 275/1999), con la quale impedire il proprio3
CODICE PENALE
art. 323. - (Abuso d'ufficio).
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità
".La stessa nota del MIUR del 20 aprile 2011 (a firma della dott.ssa Carmela Palumbo),
afferma, comunque, che le attività di rilevazione INVALSI sono attività aggiuntive per i docenti
(sia la cosiddetta somministrazione dei test che la loro correzione) e che tali attività debbano
essere inserite all’interno del Piano Annuale delle Attività, ovviamente con delibera del Collegio
dei Docenti. Poi, contraddittoriamente, afferma però che le delibere di NON adesione alle
prove da parte dei Collegi sarebbero
che giuridicamente non ha alcuna rilevanza.
Insomma, la sconfessione totale della linea portata avanti da tanti (troppi) Dirigenti
Scolastici i quali avevano pensato di avere una totale copertura da parte del MIUR e che,
invece, vengono bellamente scaricati.
A questo punto riteniamo che i Dirigenti Scolastici debbano valutare attentamente i
propri comportamenti, sulla base della normativa
dal TAR della Sardegna.
Noi COBAS abbiamo sempre avversato l'Autonomia Scolastica per come è stata
introdotta nell'ordinamento italiano e abbiamo sempre ritenuto (e continuiamo a ritenere) che
sia una "falsa autonomia della miseria" poiché le scuole non hanno alcuna possibilità di agire
realmente "in autonomia" ma devono esclusivamente gestire quanto dall'alto gli viene elargito
in termini di personale, classi, fondi disponibili, etc..
Però prendiamo atto che questa è la normativa oggi in vigore (e continuiamo e
continueremo a lottare perché venga profondamente modificata e magari spazzata via) che
prevede un sistema istituzionale di scuole autonome con autonomia di rango Costituzionale ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione (come da modifica del Titolo quinto della seconda parte),
con organi che le Governano (collegiali e monocratici, ciascuno con le sue competenze).
In tale quadro il Collegio Docenti è Organo Collegiale, le cui competenze sono definite
sia nel D.L.vo n° 297/1994 che nel CCNL Scuola, ed il Dirigente Scolastico è organo
monocratico (dirigente apicale dell'Amministrazione), che esercita le sue funzioni ai sensi
dell’art. 25, comma 2 del D.L.vo 165/2001 il quale afferma che:
"…
scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane
Alla luce di tale quadro normativo riteniamo che tutte le attività di mancata convocazione
dei Collegi, in particolare con la richiesta corredata dalle firme necessarie, la negazione della
possibilità di deliberare in Collegio sul punto INVALSI, l'emissione di Ordini di Servizio sulle
stesse prove INVALSI, non siano solo illegittime ma rilevino, come già accennato, palesi profili
di illegalità e, quindi, di possibile violazione della legge penale.
In particolare disporre ordini di servizio per lo svolgimento dei test INVALSI, magari
allontanando dalla propria classe l'insegnante in servizio, in assenza di delibera del Collegio
dei Docenti e di formale accettazione dei docenti coinvolti, può rilevare profili penali poiché
riteniamo che possa commettersi una vera e propria
IMPROPRIE, con l’uso di una “spiritosissima” locuzionerealmente vigente, anche per quanto decisoNel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente…".interruzione di Pubblico Servizio.Per tale ragione chiediamo alle/ai colleghe/i di
ordini di servizio illegittimi ed illegali, anche se reiterati, dei Dirigenti Scolastici e
non abbandonare lo svolgimento delle attività didattiche programmate nelle
classi loro affidate
quiz.
non ottemperare ad eventualinei giorni nei quali secondo l'INVALSI si dovrebbero svolgere i4
Pensiamo che le/i docenti abbiano l'assoluto diritto/dovere di non ottemperare a tali
ordini di servizio poiché riteniamo che le/gli venga richiesto di abbandonare il proprio lavoro ed
essere, in tal modo, corresponsabili di una possibile interruzione di pubblico servizio e, quindi,
chiediamo ai colleghi ed alle colleghe una chiara assunzione di responsabilità poiché siamo
convinti che il rifiuto di adempiere agli ordini di servizio (ancorché reiterati) sia, a nostro modo
di vedere, possibile, legittimo ed auspicabile perché, in questi casi, ci verrebbe richiesto di
compiere un vero e proprio reato (interruzione di pubblico servizio).
CODICE PENALE
art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero
sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, e’
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione. I capi,
promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore
a lire sei milioni. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.
L'
ottemperare quando le disposizioni chiedano di violare la legge penale.
art. 17 del DPR n° 3 del 1957 prevede, in tal caso, che non si abbia alcun obbligo diArt. 17 - Limiti al dovere verso il superiore
“L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga
palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia
vietato dalla legge penale”
.E’ chiaro che taluni Dirigenti potrebbero instaurare procedimenti disciplinari nei confronti
di coloro che non ottempereranno agli illegittimi ed illegali ordini di servizio (anche se reiterati)
e che, in tal caso, avranno tutto il supporto sindacale e legale della nostra Organizzazione al
fine di difenderle/i in tutte le sedi.
Ci pare che la nostra proposta sia assolutamente chiara e l'atto finale (ottemperare o
meno agli ordini di servizio) spetti soltanto alle/ai colleghe/i senza fraintendimenti e nella
chiarezza assoluta degli scenari possibili e dei "problemi" cui potrebbero eventualmente
incorrere e contro cui, come detto, forniremo tutta la nostra assistenza..
Noi COBAS riteniamo che questa vicenda sia grave in sé ma vada aldilà dello specifico
relativo alle prove INVALSI poiché, qui ed ora, sono in gioco la libertà d’insegnamento, le
prerogative del Collegio dei Docenti e la dignità personale e professionale di ciascuna/o di noi.
Infatti, se dovesse prevalere il principio che l’Amministrazione Scolastica, in assenza di
alcuna norma che lo preveda, possa impunemente imporre alle scuole ed ai docenti,
militari,
componenti, ridicolizzando la libertà d’insegnamento ed, addirittura, “imponendo” alle/ai
docenti l’effettuazione di attività aggiuntive in orario di servizio e fuori orario di servizio, da
domani potranno chiedere alle scuole, e a noi docenti, qualunque cosa.
manututto ciò che ritiene opportuno, violando le prerogative degli Organi Collegiali e dei suoiNon ci pare che tutto ciò possa essere sopportato e da noi agevolato.
I Quiz INVALSI non sono obbligatori
Opponiamoci e non ottemperiamo ad illegittimi
ed illegali Ordini di Servizio dei Dirigenti Scolastici
COBAS - Comitati di Base della ScuolaCOBAS - Comitati di Base della Scuola
sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma
Tel. 06/70.452.452 - fax 06/77.20.60.60
internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org
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