A.A.A. - D.S.A. - Dislessia, un limite da superare

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lunedì 21 marzo 2011

Guida alle iscrizioni - alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)


Guida alle iscrizioni - alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
 

È stata approvata recentemente una specifica legge (n. 170/2010) che regolamenta soprattutto in ambito scolastico, i disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui soffrono molti alunni. Secondo quanto prevede quella legge, sono considerati disturbi difficoltà specifiche di apprendimento la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
Il testo della legge considera i DSA come handicap soltanto in casi di particolare gravità, e prevede, conseguentemente, solo in quei casi che ai ragazzi che ne sono affetti si possano applicare le tutele (come, ad esempio, quella del docente di sostegno) previste dalla legge 104/1992 di cui abbiamo detto nel precedente paragrafo.

La dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
La discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
Per consentire agli alunni affetti da DSA di fruire nella scuola di adeguati interventi di prevenzione e di aiuto, è necessario che la famiglia acquisisca una idonea certificazione di medico specialista del Servizio sanitario nazionale, da presentare in occasione dell’iscrizione.
Il Ministero dell’istruzione, in previsione dell’approvazione della legge e in attesa di definire apposite linee guida, ha suggerito alle scuole (cfr. nota 5 ottobre 2004, prot. 4099) di consentire agli alunni con DSA di utilizzare strumenti compensativi che, a titolo di esempio, ha così indicato: tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.
Con la medesima nota il Ministero, sempre a titolo di esempio, ha suggerito alle scuole di adottare misure dispensative, indicate di seguito: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
La legge 170/2010 prevede l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate.
Per l'insegnamento delle lingue straniere sarà consentito l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

 

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