A.A.A. - D.S.A. - Dislessia, un limite da superare

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mercoledì 27 aprile 2011

Prove INVALSI e studenti diversamente abili e DSA, la nota specifica

red - L'INVALSI ha emanato una nota con la quale si danno indicazioni circa il comportamento che le scuole devono assumere in relazione alla somministrazione delle prove INVALSI agli alunni diversamente abili e con disturbi specifici di apprendimento certificati.
Innanzitutto la nota precisa che le indicazioni si riferiscono solo ed esclusivamente alle prove del SNV (classe II e V scuola primaria, classe I scuola secondaria primo grado, classe II scuola secondaria secondo grado). Per la Prova nazionale prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, invece, si rinvia a quanto previsto dalle circolari ministeriali in materia.
Scendendo nello specifico, l'INALSI comunica che "qualunque sia la tipologia di disabilità o di DSA di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Schedarisposta dei singoli studenti1, barrando l’opzione più appropriata fra quelle di seguito indicate (che rispecchiano la categorizzazione utilizzata per la Prova nazionale somministrata a conclusione del primo ciclo di istruzione):
1 = disabilità intellettiva;
2 = disabilità visiva: ipovedente;
3 = disabilità visiva: non vedente;
4 = DSA;
5 = altro.
Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente, solo se esplicitamente richiesto dal Dirigente scolastico, i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali e di non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni. Le scuole interessate potranno richiedere all’INVALSI l’invio dei risultati degli allievi con bisogni educativi speciali che abbiano partecipato alle prove SNV2, naturalmente solo se i predetti allievi hanno sostenuto le prove formulate dall’INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate dalla scuola. Le prove personalizzate non devono essere inviate all’INVALSI, né, tantomeno, i dati a esse relativi.
Per quanto riguarda gli allievi con disabilità intellettiva, la decisione di far partecipare o meno (e se sì con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di
sostegno, alle prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola per il tramite del suo Dirigente. Solo la scuola può conoscere la specificità di ogni situazione e valutare, quindi, la scelta più opportuna. Ciò premesso, il Dirigente scolastico può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti scelte:

  1. non far partecipare a una o a tutte le prove SNV gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un’altra attività;
  2. fare partecipare a una o a tutte le prove SNV gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione. In generale, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno.
Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno.
Anche per gli allievi ipovedenti e non vedenti sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto). Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi ipovedenti o non vedenti svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto. Lo stesso vale per ipo e non vedenti
Per gli allievi con DSA, ogni scuola, per il tramite del suo Dirigente scolastico, deve valutare la specificità di ogni situazione al fine di individuare la soluzione che meglio si adatti allo specifico disturbo dell’apprendimento di ciascun allievo.
Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).
Per i particolari, scarica la nota

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