Non è facile capire cosa può provare un ragazzo o una ragazza dislessico, ma di sicuro so cosa possiamo fare per sostenerli ogni attimo della loro vita. Il mio e il vostro impegno saranno una certezza per il loro futuro. Sul nostro blog pubblichiamo notizie, aggiornamenti, suggerimenti e interventi di genitori, clinici, personaggi della vita pubblica istituzionale e civile. Mandateci i vostri contributi, consolideranno e rafforzeranno i diritti dei nostri ragazzi
A.A.A. - D.S.A. - Dislessia, un limite da superare
martedì 12 giugno 2012
1. Organizzate il tempo a vostra disposizione. Quattro ore sono tante, ma fate attenzione a non perdere tempo inutilmente
2. Innanzitutto leggete attentamente le tracce che vi vengono proposte e scegliete la traccia che vi interessa di più, l’argomento che sentite di conoscere meglio e quindi che potrete sviluppare nel modo migliore;
3. Una volta scelta la traccia rileggetela attentamente più volte e cercate di individuare le parole chiave e cosa viene chiesto precisamente: in questo modo eviterete di andare fuori tema;
4. A questo punto iniziate a elaborare le idee: appuntate le informazioni che vi vengono in mente ricordando quello che avete già studiato durante l’anno o richiamando altre idee dalla vostra memoria;
5. Preparate una scaletta, o uno schema, degli argomenti che vi sono venuti in mente e volete trattare: organizzate le idee dando loro un ordine e facendo dei collegamenti;
6. Iniziate a scrivere cercando di esporre i vostri pensieri nel modo più chiaro possibile: concentratevi;
7. Mentre scrivete fate molta attenzione alla punteggiatura, all’ortografia, alla sintassi e utilizzate una terminologia appropriata all’argomento e al tipo di testo che vi viene chiesto di scrivere;
8. Quando avete terminato di scrivere ricordatevi di rileggere attentamente tutto il testo per controllare e correggere eventuali errori e per verificare che il testo “fila”;
9. Ricopiate il compito utilizzando una grafia quanto più chiara possibile.
Lingue comunitarie
Dal momento che l’insegnamento della seconda lingua straniera è ormai a regime in tutte le scuole medie, dal 2011 durante l’esame deve essere svolta anche una prova scritta sulla seconda lingua comunitaria studiata. Verrà assegnato un voto per ciascuna prova, ma la Commissione d’esame potrà stabilire liberamente se svolgere i due scritti nello stesso giorno oppure in due giornate distinte.
Solo nel caso in cui le ore della seconda lingua comunitaria vengano utilizzate per il potenziamento della lingua inglese o della lingua italiana, ci sarà un’unica prova scritta di lingue che riguarderà solo la principale lingua comunitaria studiata.
La durata prevista di questa prova è di tre ore.
I buoni consigli di Skuola.net:
- per imparare una lingua è necessario studiare con costanza durante tutto l’arco dell’anno;
- può esservi d’aiuto vedere e ascoltare programmi televisivi in lingua straniere (per chi ne ha la possibilità, potete trovare molti programmi interessanti sui canali satellitari, ma anche sul digitale terrestre).
Matematica ed elementi di scienze e tecnologia
La prova può essere articolata su più quesiti che, a discrezione di ogni istituto scolastico, potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, ma anche nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. La normativa dice che “Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati”.
Durata: tre ore.
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lunedì 11 giugno 2012
Giacomo Stella ne parla a Uno Mattina su Rai Uno
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mercoledì 6 giugno 2012
Scuole medie e attestati agli alunni con disabilità: alcune contraddizioni da sanare
Superando.it del 05-06-2012
(di Salvatore Nocera*)
Appaiono fondate le critiche successive alla recente Circolare Ministeriale sugli esami di licenza media, rispetto a quel passaggio in cui, nella pubblicazione dei quadri finali, si stabilisce l'obbligo di scrivere - accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo attestato, con i crediti formativi maturati - la dicitura "Esito positivo", come già avviene da anni per lo stesso caso riguardante però gli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dicitura "Non licenziato". Infatti, l'attestato rilasciato alla fine della scuola media e quello rilasciato alla fine della scuola superiore hanno un valore e un significato del tutto diversi
È interessante e sta facendo molto discutere la Circolare 48/12, emanata il 31 maggio scorso dal Ministero dell'Istruzione, sugli esami di licenza media ormai imminenti. In particolare ci si riferisce alla norma che stabilisce nella pubblicazione dei quadri l'obbligo di scrivere - accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo attestato, con i crediti formativi maturati - la dicitura Esito positivo, come già avviene da anni per lo stesso caso riguardante però gli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dicitura Non licenziato.
Ebbene, alla luce delle critiche mosse a quella parte della Circolare, devo innanzitutto riconoscere che da sempre ho molto insistito, con interventi orali e scritti, sia in convegni che presso il Ministero, per l'adozione di una norma di tal genere - ciò di cui sento ora il dovere di scusarmi - sulla base di due argomentazioni:
1. Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità - cui il Consiglio di Classe ritiene che possa essere rilasciato solo l'attestato - devono essere ammessi agli esami, poiché l'attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione. Pertanto gli alunni con disabilità devono avere un giudizio di ammissione necessariamente "positivo", non inferiore alla sufficienza.
2. L'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01 stabilisce che l'attestato è titolo idoneo ai fini dell'iscrizione alle scuole superiori, sia pure al solo scopo del conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 sul diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità di frequentare anche le scuole superiori. Conseguentemente, di fronte a norme simili, sembrava incoerente far figurare sui quadri la dicitura Non licenziato o Esito negativo, mentre sembravano più logiche le parole Esito positivo.
1. Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità - cui il Consiglio di Classe ritiene che possa essere rilasciato solo l'attestato - devono essere ammessi agli esami, poiché l'attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione. Pertanto gli alunni con disabilità devono avere un giudizio di ammissione necessariamente "positivo", non inferiore alla sufficienza.
2. L'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01 stabilisce che l'attestato è titolo idoneo ai fini dell'iscrizione alle scuole superiori, sia pure al solo scopo del conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 sul diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità di frequentare anche le scuole superiori. Conseguentemente, di fronte a norme simili, sembrava incoerente far figurare sui quadri la dicitura Non licenziato o Esito negativo, mentre sembravano più logiche le parole Esito positivo.
Ora, però, mi sembrano fondate le attuali critiche mosse a quella parte della Circolare 48/12, riguardanti la non comparabilità del valore dell'attestato rilasciato al termine della scuola superiore, con quello rilasciato invece al termine della scuola media.
Io stesso - sin dall'entrata in vigore della Legge 104/92 - avevo scritto che il comma 2 dell'articolo 16 di essa - concernente esclusivamente gli esami di licenza media degli alunni con disabilità (e riportato poi nell'articolo 9 del DPR 122/09) - ha un valore e un significato del tutto diversi da quelli dell'attestato rilasciato agli alunni con PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.], al termine degli esami conclusivi degli studi superiori. Infatti, mentre quest'ultimo certifica appunto l'esito positivo rispetto al PEI differenziato svolto dall’alunno (articolo 15 della citata Ordinanza Ministeriale 90/01), l'attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media è la presa d'atto eccezionale (stante l'ampia dizione dell'articolo 16, comma 2 della Legge 104/92) di un esito negativo che però non preclude la frequenza delle scuole superiori, in forza della citata Sentenza della Corte Costituzionale.
Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 16 della Legge 104/92 stabilisce esattamente che nella scuola dell'obbligo siano «predisposte [...] prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest'ultimo provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell'attestato dev'essere considerato come un caso del tutto eccezionale.
Io stesso - sin dall'entrata in vigore della Legge 104/92 - avevo scritto che il comma 2 dell'articolo 16 di essa - concernente esclusivamente gli esami di licenza media degli alunni con disabilità (e riportato poi nell'articolo 9 del DPR 122/09) - ha un valore e un significato del tutto diversi da quelli dell'attestato rilasciato agli alunni con PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.], al termine degli esami conclusivi degli studi superiori. Infatti, mentre quest'ultimo certifica appunto l'esito positivo rispetto al PEI differenziato svolto dall’alunno (articolo 15 della citata Ordinanza Ministeriale 90/01), l'attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media è la presa d'atto eccezionale (stante l'ampia dizione dell'articolo 16, comma 2 della Legge 104/92) di un esito negativo che però non preclude la frequenza delle scuole superiori, in forza della citata Sentenza della Corte Costituzionale.
Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 16 della Legge 104/92 stabilisce esattamente che nella scuola dell'obbligo siano «predisposte [...] prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest'ultimo provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell'attestato dev'essere considerato come un caso del tutto eccezionale.
Per inciso, la parificazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) che, a causa dell'esonero dagli esami delle lingue straniere, conseguono solo un attestato, appare forse come una parificazione un po' forzata della normativa riguardante gli alunni con disabilità e con PEI differenziato, ciò che però mantiene una propria logica e non rompe la coerenza interna del sistema.
Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il semplice attestato, invece, c'è una contraddizione interna alla normativa che la nuova dicitura della recente Circolare 48/12 non riesce purtroppo a sanare.
Infatti, o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita di ammetterli agli esami di licenza media, non consentendo loro, però, di conseguire l'attestato che, in base all'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01, può essere rilasciato solo dalla Commissione d'Esami; oppure si emana una norma che consente il rilascio dell'attestato da parte del Consiglio di Classe, venendo così meno la necessità di ammissione agli esami solo quando l'esito della valutazione sia negativo.
In questa seconda ipotesi diventa coerente con il sistema l'abbandono della dicitura Esito positivo e l'accoglimento della dicitura Esito negativo, privando però tali alunni della possibilità di ammissione agli esami. In tal modo si eviterebbe anche l'altra incongruenza evidenziata dalle critiche e cioè che questi alunni - avendo la dicitura Esito positivo - dovrebbero avere accanto al proprio nome anche l'elenco dei voti. Ora, però, se l'esito è positivo, tali voti devono essere positivi, mentre il profitto di tali alunni ha avuto una valutazione negativa. Se si scrivessero pertanto i voti in versione positiva, questi non corrisponderebbero al vero, mentre se si omettessero, in quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dicitura e i risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei dati personali, in quanto solo i nomi di quegli alunni avrebbero la dicitura Esito positivo non seguita dai voti positivi, come invece avviene obbligatoriamente per gli altri compagni promossi.
Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il semplice attestato, invece, c'è una contraddizione interna alla normativa che la nuova dicitura della recente Circolare 48/12 non riesce purtroppo a sanare.
Infatti, o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita di ammetterli agli esami di licenza media, non consentendo loro, però, di conseguire l'attestato che, in base all'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01, può essere rilasciato solo dalla Commissione d'Esami; oppure si emana una norma che consente il rilascio dell'attestato da parte del Consiglio di Classe, venendo così meno la necessità di ammissione agli esami solo quando l'esito della valutazione sia negativo.
In questa seconda ipotesi diventa coerente con il sistema l'abbandono della dicitura Esito positivo e l'accoglimento della dicitura Esito negativo, privando però tali alunni della possibilità di ammissione agli esami. In tal modo si eviterebbe anche l'altra incongruenza evidenziata dalle critiche e cioè che questi alunni - avendo la dicitura Esito positivo - dovrebbero avere accanto al proprio nome anche l'elenco dei voti. Ora, però, se l'esito è positivo, tali voti devono essere positivi, mentre il profitto di tali alunni ha avuto una valutazione negativa. Se si scrivessero pertanto i voti in versione positiva, questi non corrisponderebbero al vero, mentre se si omettessero, in quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dicitura e i risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei dati personali, in quanto solo i nomi di quegli alunni avrebbero la dicitura Esito positivo non seguita dai voti positivi, come invece avviene obbligatoriamente per gli altri compagni promossi.
Tornando dunque a scusarmi per le tesi fino ad oggi da me seguite, ritengo che il Comitato Tecnico dell'Osservatorio Ministeriale sull'Integrazione Scolastica debba discutere i pro e i contro di questa eventuale soluzione e che l'Amministrazione possa modificare la normativa secondaria nel modo appena detto.
Chissà, per altro, se l'Amministrazione stessa - stanti i tempi strettissimi - potrà procedere immediatamente a queste correzioni chiarificatrici, già prima della pubblicazione dei risultati degli esami di quest'anno.
Chissà, per altro, se l'Amministrazione stessa - stanti i tempi strettissimi - potrà procedere immediatamente a queste correzioni chiarificatrici, già prima della pubblicazione dei risultati degli esami di quest'anno.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
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venerdì 1 giugno 2012
Il numero degli alunni per classe e le norme da rispettare
Superando.it del 30-05-2012
(a cura di Salvatore Nocera*)
Parlano molto chiaramente - su tali questioni - la recente Circolare Ministeriale dedicata agli organici di diritto per il prossimo anno scolastico e l'allegato schema di Decreto Interministeriale. Quest'ultimo, ad esempio, dichiara testualmente che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni». Una norma, questa, da tener presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni. Oltre a un'approfondita analisi della Circolare citata, proponiamo anche alcuni suggerimenti alle famiglie, per eventuali, immediate azioni davanti al proprio TAR di riferimento, per far rispettare le varie norme, sia rispetto al numero degli alunni che per le ore di sostegno
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 29 marzo scorso la Circolare 25/12, concernente la formulazione degli organici di diritto per il prossimo anno scolastico 2012-2013. In essa viene immediatamente affermato il principio che l'organico di diritto non debba superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'anno scolastico precedente, rinviando eventuali incrementi alla Circolare sull'organico di fatto, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, ciò che viene precisato nell'apposito paragrafo (pagina 19 della Circolare 25/12).
Riteniamo poi particolarmente importante che sin dall'inizio venga richiamato l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Va qui sottolineato che all'articolo 5, comma 2, quello stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di 20 alunni».
Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall'articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi - comprese quelle con alunni con disabilità - sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni.
Tornando inoltre al già citato paragrafo della Circolare, dedicato ai Posti di sostegno, anche lì vi si raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Tale disposizione, per altro, rinvia implicitamente alla Circolare Ministeriale 63/11, secondo la quale una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di "gravità" (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due "non gravi" (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).
Si passi ora a esaminare il primo paragrafo della Circolare, quello concernente le Procedure (pagine 5-6), ove è importante una disposizione che consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari, così come segue: «Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana [grassetti del curatore nella citazione, N.d.R.]».
Il documento si articola poi per gradi di scuola. Ad esempio nel paragrafo riguardante la Scuola dell'Infanzia (pagine 6-7), sono previste priorità per alcuni alunni, in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano esattamente coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012, rispetto a quanti - compiendoli entro il 30 aprile 2013 - vorrebbero anticipare la frequenza. E anche gli alunni che hanno frequentato nell'anno precedente le cosiddette "Sezioni primavera".
Manca tuttavia un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che - ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 - hanno diritto di precedenza nell'accesso ai servizi previsti da quella stessa Legge, tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valida certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro il 30 aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012, mentre si deve supporre che essa non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una "Sezione primavera".
Se poi rispetto ai paragrafi concernenti la Scuola primaria (pagine 7-9) e quella Secondaria di I grado (pagine 9-11), nulla vi è da eccepire, nel caso invece di classi della Scuola secondaria di II grado (le ex Superiori, pagine 11-18), la Circolare stabilisce che per quelle successive alla prima - qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22 - si debba procedere a una redistribuzione, in modo tale da avere classi sino a un massimo di 30 alunni.
A tal proposito è da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni, perché frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare - nemmeno in tale circostanza - il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.
Un successivo paragrafo della Circolare, infine, riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (pagina 18), di cui al Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 632 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007). In esso manca qualunque riferimento agli alunni con disabilità e tuttavia - siccome all'inizio della Circolare era stato richiamato il DPR 81/09 - è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'articolo 5 di quello stesso DPR.
Inoltre è da ricordare che già l'Ordinanza Ministeriale 455/97 - richiamata espressamente dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01 - aveva stabilito che anche nelle classi dei corsi per gli adulti spettassero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità. E queste - secondo la già citata Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b) - devono corrispondere alle loro «effettive esigenze».
L'allegato schema di Decreto Interministeriale
Va anche opportunamente sottolineato che lo schema di Decreto Interministeriale di prossima registrazione alla Corte dei Conti e trasmesso con la stessa Circolare 25/12, stabilisce in modo tassativo (articolo 12, comma 7) che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni».
Tale norma dev'essere tenuta presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni.
Suggerimenti
In conclusione si invitano da una parte i Dirigenti Scolastici a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il rispetto di tutte le norme sopra citate, con la riduzione del numero degli alunni o l'eventuale sdoppiamento di classe in caso di eccesso.
Si invitano dall'altra parte le famiglie a chiedere ai Dirigenti Scolastici di conoscere - possibilmente per iscritto e prima dell'inizio dell'anno scolastico - se le classi sono state formate nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare 25/12 e dall'allegato Decreto Interministeriale. Ciò al fine di eventuali, immediate azioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per il rispetto di quelle stesse norme.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento del'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
(a cura di Salvatore Nocera*)
Parlano molto chiaramente - su tali questioni - la recente Circolare Ministeriale dedicata agli organici di diritto per il prossimo anno scolastico e l'allegato schema di Decreto Interministeriale. Quest'ultimo, ad esempio, dichiara testualmente che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni». Una norma, questa, da tener presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni. Oltre a un'approfondita analisi della Circolare citata, proponiamo anche alcuni suggerimenti alle famiglie, per eventuali, immediate azioni davanti al proprio TAR di riferimento, per far rispettare le varie norme, sia rispetto al numero degli alunni che per le ore di sostegno
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 29 marzo scorso la Circolare 25/12, concernente la formulazione degli organici di diritto per il prossimo anno scolastico 2012-2013. In essa viene immediatamente affermato il principio che l'organico di diritto non debba superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'anno scolastico precedente, rinviando eventuali incrementi alla Circolare sull'organico di fatto, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, ciò che viene precisato nell'apposito paragrafo (pagina 19 della Circolare 25/12).
Riteniamo poi particolarmente importante che sin dall'inizio venga richiamato l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Va qui sottolineato che all'articolo 5, comma 2, quello stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di 20 alunni».
Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall'articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi - comprese quelle con alunni con disabilità - sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni.
Tornando inoltre al già citato paragrafo della Circolare, dedicato ai Posti di sostegno, anche lì vi si raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Tale disposizione, per altro, rinvia implicitamente alla Circolare Ministeriale 63/11, secondo la quale una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di "gravità" (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due "non gravi" (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).
Si passi ora a esaminare il primo paragrafo della Circolare, quello concernente le Procedure (pagine 5-6), ove è importante una disposizione che consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari, così come segue: «Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana [grassetti del curatore nella citazione, N.d.R.]».
Il documento si articola poi per gradi di scuola. Ad esempio nel paragrafo riguardante la Scuola dell'Infanzia (pagine 6-7), sono previste priorità per alcuni alunni, in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano esattamente coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012, rispetto a quanti - compiendoli entro il 30 aprile 2013 - vorrebbero anticipare la frequenza. E anche gli alunni che hanno frequentato nell'anno precedente le cosiddette "Sezioni primavera".
Manca tuttavia un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che - ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 - hanno diritto di precedenza nell'accesso ai servizi previsti da quella stessa Legge, tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valida certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro il 30 aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012, mentre si deve supporre che essa non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una "Sezione primavera".
Se poi rispetto ai paragrafi concernenti la Scuola primaria (pagine 7-9) e quella Secondaria di I grado (pagine 9-11), nulla vi è da eccepire, nel caso invece di classi della Scuola secondaria di II grado (le ex Superiori, pagine 11-18), la Circolare stabilisce che per quelle successive alla prima - qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22 - si debba procedere a una redistribuzione, in modo tale da avere classi sino a un massimo di 30 alunni.
A tal proposito è da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni, perché frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare - nemmeno in tale circostanza - il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.
Un successivo paragrafo della Circolare, infine, riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (pagina 18), di cui al Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 632 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007). In esso manca qualunque riferimento agli alunni con disabilità e tuttavia - siccome all'inizio della Circolare era stato richiamato il DPR 81/09 - è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'articolo 5 di quello stesso DPR.
Inoltre è da ricordare che già l'Ordinanza Ministeriale 455/97 - richiamata espressamente dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01 - aveva stabilito che anche nelle classi dei corsi per gli adulti spettassero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità. E queste - secondo la già citata Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b) - devono corrispondere alle loro «effettive esigenze».
L'allegato schema di Decreto Interministeriale
Va anche opportunamente sottolineato che lo schema di Decreto Interministeriale di prossima registrazione alla Corte dei Conti e trasmesso con la stessa Circolare 25/12, stabilisce in modo tassativo (articolo 12, comma 7) che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni».
Tale norma dev'essere tenuta presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni.
Suggerimenti
In conclusione si invitano da una parte i Dirigenti Scolastici a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il rispetto di tutte le norme sopra citate, con la riduzione del numero degli alunni o l'eventuale sdoppiamento di classe in caso di eccesso.
Si invitano dall'altra parte le famiglie a chiedere ai Dirigenti Scolastici di conoscere - possibilmente per iscritto e prima dell'inizio dell'anno scolastico - se le classi sono state formate nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare 25/12 e dall'allegato Decreto Interministeriale. Ciò al fine di eventuali, immediate azioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per il rispetto di quelle stesse norme.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento del'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
mercoledì 23 maggio 2012
Verso gli Esami di Stato 2012
Ordinanza Ministeriale 41/12Art.17 bis - Esame dei candidati in situazione di DSA
1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.
Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
La presente nota è curata da Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.
Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
La presente nota è curata da Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
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domenica 20 maggio 2012
Sono passate 24 ore, a mente fredda è ancora più lucida la rabbia
Quello che è successo a Brindisi , non ha parole. Io x una serie di circostanze spesso mi trovo a contatto con il mondo della scuola e quello che hanno fatto è vergognoso. Melissa ha pagato per l'ignoranza di qualcuno; ma colpire una scuola vuol dire che si è senza scupoli, senza dignità e questo segnale non può passare in sordina. C'è già troppa violenza nelle scuole, e questi gesti esterni estremi dimostrano che qualcosa deve cambiare nel sistema. Penso a Melissa, penso ai nostri ragazzi, che colpa hanno loro? Perchè devono pagare loro? Perchè si pensa solo a parlare e non ad agire?
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sabato 19 maggio 2012
Vince lo sciopero e il boicottaggio di docenti, Ata e studenti contro gli Invalsiani
(16 Maggio 2012)
Grazie anche al rilevante contributo degli studenti, il blocco degli indovinelli Invalsi alle Superiori è andato anche meglio di quelli, già positivi, delle precedenti giornate di sciopero nella Primaria e nella Media.Molte decine di migliaia di docenti, studenti ed Ata,scioperando o boicottando le prove,hanno liberato dai quiz tante migliaia di classiin una giornata in cui l’alleanza tra lavoratori/trici e studenti ha dato frutti oltre il previsto. E insegnanti e studenti hannomanifestato in almeno 42 città(a Roma davanti al MIUR, con la presenza particolarmente apprezzata anche dei docenti cosiddetti “inidonei”, in lotta da mesi per la difesa del posto di lavoro) contro i quiz Invalsiani e contro una scuola immiserita che subisce disastrosi tagli e vede continuamente diminuiti investimenti e risorse. Anche alle Superiori, in tante scuole e per mezzo stampa si sono ripetute le minacce e le pressioni illegali dei Signori Invalsi e di molti presidi nei confronti di docenti che, pur non scioperando, non intendevano svolgere la distruttiva attività quizzarola, mentre verificheremo nelle prossime ore se presidi-padroni, incuranti della legalità e dei diritti sindacali, abbiano sostituito docenti in sciopero: nel qual caso, come già annunciato, saremo obbligati a procedere per vie legali nei loro confronti.
La lotta non si chiude qui: va mantenuta elevata l’attenzione su quanto il MIUR farà nei prossimi giorni, in particolare in merito alla ventilata volontà di introdurre i quiz all’esame di Maturità. E’ un’operazione che va assolutamente bloccata ed anzi deve divenire obiettivo generalizzato l’eliminazione dei quiz dall’esame di Terza Media. Inoltre,docenti, Ata e studenti torneranno in piazza il 2 giugno a Roma nella manifestazione nazionale dei Comitati per l’acqua pubblica e dei movimenti che difendono i beni comuni e i servizi pubblicidalle privatizzazioni e mercificazioni volute dal governo Monti e dai suoi predecessori: partendo da P.della Repubblica (ore 15) andremo in corteo fino a P.S. Giovanni per ribadire il NO alla scuola-quiz e alla scuola-miseria, per difendere l’istruzione Bene comune di tutti/e e per tutti/e.
Infine, segnaliamo agli organi di informazione che il MIUR, in grossa difficoltà, potrebbe distribuire nuovamente carte false sui dati dello sciopero, come già ha fatto il primo giorno a proposito delle Elementari, fornendo cifre (peraltro taroccate, perché anche lì centinaia di classi non hanno svolto i quiz) solo su 3000 classi-campione e omettendo di dire che tali classi, ove si concentrano gli Invalsiani e le maggiori pressioni dei presidi, sono a malapena un decimo di quelle ove si svolgono gli indovinelli e che molte di queste classi hanno effettuato i quiz con pochissimi alunni/e.
16 maggio 2012
La lotta non si chiude qui: va mantenuta elevata l’attenzione su quanto il MIUR farà nei prossimi giorni, in particolare in merito alla ventilata volontà di introdurre i quiz all’esame di Maturità. E’ un’operazione che va assolutamente bloccata ed anzi deve divenire obiettivo generalizzato l’eliminazione dei quiz dall’esame di Terza Media. Inoltre,docenti, Ata e studenti torneranno in piazza il 2 giugno a Roma nella manifestazione nazionale dei Comitati per l’acqua pubblica e dei movimenti che difendono i beni comuni e i servizi pubblicidalle privatizzazioni e mercificazioni volute dal governo Monti e dai suoi predecessori: partendo da P.della Repubblica (ore 15) andremo in corteo fino a P.S. Giovanni per ribadire il NO alla scuola-quiz e alla scuola-miseria, per difendere l’istruzione Bene comune di tutti/e e per tutti/e.
Infine, segnaliamo agli organi di informazione che il MIUR, in grossa difficoltà, potrebbe distribuire nuovamente carte false sui dati dello sciopero, come già ha fatto il primo giorno a proposito delle Elementari, fornendo cifre (peraltro taroccate, perché anche lì centinaia di classi non hanno svolto i quiz) solo su 3000 classi-campione e omettendo di dire che tali classi, ove si concentrano gli Invalsiani e le maggiori pressioni dei presidi, sono a malapena un decimo di quelle ove si svolgono gli indovinelli e che molte di queste classi hanno effettuato i quiz con pochissimi alunni/e.
16 maggio 2012
Piero Bernocchi portavoce nazionale COBAS
Proteste delle scuole Superiori in quaranta città italiane e davanti al ministero dell’Istruzione
Roma. «Il blocco di oggi degli indovinelli Invalsi nelle scuole Superiori è andato anche meglio di quelli, già positivi, delle precedenti giornate di sciopero nella Primaria e nella Media. E questo grazie al rilevante contributo degli studenti nella protesta contro una scuola immiserita, che subisce disastrosi tagli e vede continuamente diminuiti investimenti e risorse». Questo il commento di Piero Bernocchi, leader dei Cobas, alla nuova giornata di protesta contro i test sulla preparazione scolastica. «Molte decine di migliaia di docenti, studenti e Ata, scioperando o boicottando le prove, hanno liberato dai quiz tante migliaia di classi in una giornata in cui l’alleanza tra lavoratori e studenti ha dato frutti oltre il previsto – prosegue Bernocchi - insegnanti e studenti hanno manifestato in una quarantina di città. A Roma, davanti al ministero, c’erano anche i docenti “inidonei”, «in lotta da mesi per la difesa del posto di lavoro». Altri presidi partecipati si sono avuti a Firenze e Bologna.
"Ancora minacce dei presidi"
L’Unione degli Studenti ha invece oscurato con delle grandi “X” le statue più famose di Roma, andando ad esporre degli striscioni anche di fronte alla sede Invalsi a Frascati. «Anche alle Superiori, in tante scuole e per mezzo stampa – denunciano i Cobas - si sono ripetute le minacce e le pressioni illegali dei Signori Invalsi e di molti presidi nei confronti di docenti che, pur non scioperando, non intendevano svolgere la distruttiva attività quizzarola. Verificheremo nelle prossime ore se presidi-padroni, incuranti della legalità e dei diritti sindacali, abbiano sostituito docenti in sciopero: nel qual caso, come già annunciato, saremo obbligati a procedere per vie legali nei loro confronti». E gli anti-Invalsi annunciano nuove mobilitazioni: «Va mantenuta elevata l’attenzione su quanto il ministero farà nei prossimi giorni, in particolare in merito alla ventilata volontà di introdurre i quiz all’esame di Maturità. È un’operazione che va assolutamente bloccata e anzi deve divenire obiettivo generalizzato l’eliminazione dei quiz dall’esame di terza Media».
Astensione consistente
Per Bernocchi «i dati diffusi dal Ministero sulle prove Invalsi che si sono già svolte nelle scuole Primarie sono falsi. Riguardano solo le classi campione che sono meno di un decimo del totale. I test Invalsi non sono stati svolti nel 7-8% di queste classi e non nello 0,69%: non è stato detto dal Miur che quel giorno mancavano alunni e più classi sono state accorpate». E anche per i test nelle Superiori l’astensione potenziale era consistente: secondo una ricerca svolta da Skuola.net ben quattro studenti su dieci erano intenzionati a “saltare” i test Invalsi perché ritenuti «inutili e impropri ai fini della valutazione».
(Metro)
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