Non è facile capire cosa può provare un ragazzo o una ragazza dislessico, ma di sicuro so cosa possiamo fare per sostenerli ogni attimo della loro vita. Il mio e il vostro impegno saranno una certezza per il loro futuro. Sul nostro blog pubblichiamo notizie, aggiornamenti, suggerimenti e interventi di genitori, clinici, personaggi della vita pubblica istituzionale e civile. Mandateci i vostri contributi, consolideranno e rafforzeranno i diritti dei nostri ragazzi
A.A.A. - D.S.A. - Dislessia, un limite da superare
giovedì 19 luglio 2012
martedì 19 giugno 2012
Alunna dislessica promossa dal Tar, la scuola non ha attuato le strategie in modo tempestivo
red - Le scuole hanno l'obbligo di avviare una programmazione individualizzata ed in modo tempestivo in modo da consentire agli alunni con DSA, disturbi specifici di apprendimento, di raggiungere il successo scolastico. Una sentenza del Tar Lazio sancisce tale principio.
Il fatto è avvenuto presso un istituto gesuita della capitale, dove un'alunna non ammessa al secondo anno del liceo classico è stata "promossa d'ufficio" dal Tar. A quanto pare, la stesura di un piano didattico personalizzato per la ragazza, con disturbi spcifici di apprendimento, non è stato attuato se non a due mesi dalla fine dell'anno scolastico.
Troppo poco tempo, ha giudicato il Tar, per permettere alla ragazza di riceverne gli effetti positivi, quindi va ammessa all'anno successivo.
Lun, 18/06/2012 - 06:02 -
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Circolare per i soci - Appuntamento per il 21.6.2012
Si comunica che il giorrno 21 giugno 2012 alle ore 16.30 presso il Centro Polifunzionale di S. Giorgio a Cremano ci sarà un incontro per la costituzione del nuovo Direttivo e l'elezione del nuovo Presidente.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i genitori e gli amici che mi sono stati vicini in questo breve ma intenso percorso.
Con affetto
Il Presidente
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i genitori e gli amici che mi sono stati vicini in questo breve ma intenso percorso.
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Il Presidente
Bruno D'Acunzo
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venerdì 15 giugno 2012
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEGLI STUDI SUPERIORI: NOVITA' PER GLI ALLIEVI CON DSA
L'Ordinanza del MIUR n. 41/12 dell'11 Maggio scorso ha definito i criteri degli Esami di Stato conclusivi degli studi superiori. Il documento non presenta particolari novità per gli allievi disabili, ma vi è un intero articolo (17 bis) dedicato agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
PROVE DIFFERENZIATE E PROVE EQUIPOLLENTI - Gli allievi con certificazione di disabilità, che abbiano seguito un Piano Educativo Individualizzato (PEI), sono valutati in base ad esso, come previsto dall'Ordinanza ministeriale n. 90/01. Sono perciò ammessi a sostenere gli esami su prove differenziate, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione, come indicato dal DPR n. 323/98.
La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone invece prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, se si ritiene che il candidato abbia raggiunto una preparazione idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. E' previsto in questo caso l'utilizzo di ausili, mezzi tecnici o modi diversi, o lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. Anche gli allievi con DSA che, in base al DM n.5669/11, abbiano seguito un percorso didattico differenziato, sono valutati in base ad esso. Sono cioè ammessi a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione, come previsto dal citato DPR 323/98.
LE NOVITA' PER GLI ALLIEVI CON DSA - La Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive degli allievi con DSA, in particolare le modalità didattiche e le forme di valutazione per i percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Le commissioni dovranno predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.
I candidati potranno utilizzare strumenti compensativi, dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3 o potranno usufruire delle presenza di un lettore. Per i candidati che utilizzeranno la sintesi vocale, la Commissione provvederà alla trascrizione del testo su supporto informatico. Saranno consentiti tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte e vi sarà un'attenzione particolare alla predisposizione delle prove per l'accertamento delle competenze nella lingua straniera. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici.
Per i candidati con DSA che abbiano seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di prova scritta, dovrà sottoporre i candidati a prova orale, sostitutiva di quella scritta.
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ESAMI DI LICENZA MEDIA: COSA PREVEDE IL MIUR PER GLI ALUNNI DISABILI O CON DSA?
Tra pochi giorni inizieranno gli esami di terza media: la CM n. 48/2012 pubblicata a fine Maggio indica le modalità cui attenersi per lo svolgimento dell'esame finale.
La circolare sottolinea che per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame specifiche per gli insegnamenti impartiti. Se necessario, le prove sono differenziate, cioè adattate, in base al piano educativo individualizzato (PEI) ed hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame.
I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) ed usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi registrati in formato "mp3". Per la corretta comprensione può essere individuato un componente della commissione che possa leggere i testi delle prove scritte. Possono inoltre essere previsti tempi più lunghi di quelli ordinari e può essere consentito l'uso di apparecchiature e strumenti informatici. I candidati con DSA che, ai sensi DM n. 5669/11, abbiano seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati in base ad esso, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione, come previsto dal D.P.R. n. 323/1998. Per i candidati con DSA che abbiano seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, è prevista una prova orale sostitutiva di quella scritta.
ESITO DELL'ESAME - Da quest'anno l'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo, come già avviene per le scuole superiori. Agli alunni con disabilità o con DSA che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, utile per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, come previsto dall'OM n. 90/01 in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 sul diritto di tutti gli alunni a frequentare anche le scuole superiori.
Gli alunni con DSA che, a causa dell'esonero dagli esami delle lingue straniere, conseguono solo un attestato, vengono parificati agli allievi con disabilità che svolgono gli esami in rapporto al PEI, sia nelle Scuole Secondarie Inferiori che Superiori. Come sottolinea acutamente Salvatore Nocera, tale parificazione"è forse un po' forzata, però mantiene una sua logica e non rompe la coerenza interna del sistema".
da disabili.com
martedì 12 giugno 2012
Esercitarsi per gli esami
Test Invalsi Medie
Esercizi in preparazione alla prova nazionale Invalsi per l’esame di terza media. Da non perdere per esercitarsi a superare il test nazionale Invalsi di italiano e matematica
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1. Organizzate il tempo a vostra disposizione. Quattro ore sono tante, ma fate attenzione a non perdere tempo inutilmente
2. Innanzitutto leggete attentamente le tracce che vi vengono proposte e scegliete la traccia che vi interessa di più, l’argomento che sentite di conoscere meglio e quindi che potrete sviluppare nel modo migliore;
3. Una volta scelta la traccia rileggetela attentamente più volte e cercate di individuare le parole chiave e cosa viene chiesto precisamente: in questo modo eviterete di andare fuori tema;
4. A questo punto iniziate a elaborare le idee: appuntate le informazioni che vi vengono in mente ricordando quello che avete già studiato durante l’anno o richiamando altre idee dalla vostra memoria;
5. Preparate una scaletta, o uno schema, degli argomenti che vi sono venuti in mente e volete trattare: organizzate le idee dando loro un ordine e facendo dei collegamenti;
6. Iniziate a scrivere cercando di esporre i vostri pensieri nel modo più chiaro possibile: concentratevi;
7. Mentre scrivete fate molta attenzione alla punteggiatura, all’ortografia, alla sintassi e utilizzate una terminologia appropriata all’argomento e al tipo di testo che vi viene chiesto di scrivere;
8. Quando avete terminato di scrivere ricordatevi di rileggere attentamente tutto il testo per controllare e correggere eventuali errori e per verificare che il testo “fila”;
9. Ricopiate il compito utilizzando una grafia quanto più chiara possibile.
Lingue comunitarie
Dal momento che l’insegnamento della seconda lingua straniera è ormai a regime in tutte le scuole medie, dal 2011 durante l’esame deve essere svolta anche una prova scritta sulla seconda lingua comunitaria studiata. Verrà assegnato un voto per ciascuna prova, ma la Commissione d’esame potrà stabilire liberamente se svolgere i due scritti nello stesso giorno oppure in due giornate distinte.
Solo nel caso in cui le ore della seconda lingua comunitaria vengano utilizzate per il potenziamento della lingua inglese o della lingua italiana, ci sarà un’unica prova scritta di lingue che riguarderà solo la principale lingua comunitaria studiata.
La durata prevista di questa prova è di tre ore.
I buoni consigli di Skuola.net:
- per imparare una lingua è necessario studiare con costanza durante tutto l’arco dell’anno;
- può esservi d’aiuto vedere e ascoltare programmi televisivi in lingua straniere (per chi ne ha la possibilità, potete trovare molti programmi interessanti sui canali satellitari, ma anche sul digitale terrestre).
Matematica ed elementi di scienze e tecnologia
La prova può essere articolata su più quesiti che, a discrezione di ogni istituto scolastico, potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, ma anche nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. La normativa dice che “Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati”.
Durata: tre ore.
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lunedì 11 giugno 2012
Giacomo Stella ne parla a Uno Mattina su Rai Uno
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mercoledì 6 giugno 2012
Scuole medie e attestati agli alunni con disabilità: alcune contraddizioni da sanare
Superando.it del 05-06-2012
(di Salvatore Nocera*)
Appaiono fondate le critiche successive alla recente Circolare Ministeriale sugli esami di licenza media, rispetto a quel passaggio in cui, nella pubblicazione dei quadri finali, si stabilisce l'obbligo di scrivere - accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo attestato, con i crediti formativi maturati - la dicitura "Esito positivo", come già avviene da anni per lo stesso caso riguardante però gli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dicitura "Non licenziato". Infatti, l'attestato rilasciato alla fine della scuola media e quello rilasciato alla fine della scuola superiore hanno un valore e un significato del tutto diversi
È interessante e sta facendo molto discutere la Circolare 48/12, emanata il 31 maggio scorso dal Ministero dell'Istruzione, sugli esami di licenza media ormai imminenti. In particolare ci si riferisce alla norma che stabilisce nella pubblicazione dei quadri l'obbligo di scrivere - accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo attestato, con i crediti formativi maturati - la dicitura Esito positivo, come già avviene da anni per lo stesso caso riguardante però gli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dicitura Non licenziato.
Ebbene, alla luce delle critiche mosse a quella parte della Circolare, devo innanzitutto riconoscere che da sempre ho molto insistito, con interventi orali e scritti, sia in convegni che presso il Ministero, per l'adozione di una norma di tal genere - ciò di cui sento ora il dovere di scusarmi - sulla base di due argomentazioni:
1. Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità - cui il Consiglio di Classe ritiene che possa essere rilasciato solo l'attestato - devono essere ammessi agli esami, poiché l'attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione. Pertanto gli alunni con disabilità devono avere un giudizio di ammissione necessariamente "positivo", non inferiore alla sufficienza.
2. L'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01 stabilisce che l'attestato è titolo idoneo ai fini dell'iscrizione alle scuole superiori, sia pure al solo scopo del conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 sul diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità di frequentare anche le scuole superiori. Conseguentemente, di fronte a norme simili, sembrava incoerente far figurare sui quadri la dicitura Non licenziato o Esito negativo, mentre sembravano più logiche le parole Esito positivo.
1. Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità - cui il Consiglio di Classe ritiene che possa essere rilasciato solo l'attestato - devono essere ammessi agli esami, poiché l'attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione. Pertanto gli alunni con disabilità devono avere un giudizio di ammissione necessariamente "positivo", non inferiore alla sufficienza.
2. L'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01 stabilisce che l'attestato è titolo idoneo ai fini dell'iscrizione alle scuole superiori, sia pure al solo scopo del conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 sul diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità di frequentare anche le scuole superiori. Conseguentemente, di fronte a norme simili, sembrava incoerente far figurare sui quadri la dicitura Non licenziato o Esito negativo, mentre sembravano più logiche le parole Esito positivo.
Ora, però, mi sembrano fondate le attuali critiche mosse a quella parte della Circolare 48/12, riguardanti la non comparabilità del valore dell'attestato rilasciato al termine della scuola superiore, con quello rilasciato invece al termine della scuola media.
Io stesso - sin dall'entrata in vigore della Legge 104/92 - avevo scritto che il comma 2 dell'articolo 16 di essa - concernente esclusivamente gli esami di licenza media degli alunni con disabilità (e riportato poi nell'articolo 9 del DPR 122/09) - ha un valore e un significato del tutto diversi da quelli dell'attestato rilasciato agli alunni con PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.], al termine degli esami conclusivi degli studi superiori. Infatti, mentre quest'ultimo certifica appunto l'esito positivo rispetto al PEI differenziato svolto dall’alunno (articolo 15 della citata Ordinanza Ministeriale 90/01), l'attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media è la presa d'atto eccezionale (stante l'ampia dizione dell'articolo 16, comma 2 della Legge 104/92) di un esito negativo che però non preclude la frequenza delle scuole superiori, in forza della citata Sentenza della Corte Costituzionale.
Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 16 della Legge 104/92 stabilisce esattamente che nella scuola dell'obbligo siano «predisposte [...] prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest'ultimo provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell'attestato dev'essere considerato come un caso del tutto eccezionale.
Io stesso - sin dall'entrata in vigore della Legge 104/92 - avevo scritto che il comma 2 dell'articolo 16 di essa - concernente esclusivamente gli esami di licenza media degli alunni con disabilità (e riportato poi nell'articolo 9 del DPR 122/09) - ha un valore e un significato del tutto diversi da quelli dell'attestato rilasciato agli alunni con PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.], al termine degli esami conclusivi degli studi superiori. Infatti, mentre quest'ultimo certifica appunto l'esito positivo rispetto al PEI differenziato svolto dall’alunno (articolo 15 della citata Ordinanza Ministeriale 90/01), l'attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media è la presa d'atto eccezionale (stante l'ampia dizione dell'articolo 16, comma 2 della Legge 104/92) di un esito negativo che però non preclude la frequenza delle scuole superiori, in forza della citata Sentenza della Corte Costituzionale.
Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 16 della Legge 104/92 stabilisce esattamente che nella scuola dell'obbligo siano «predisposte [...] prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest'ultimo provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell'attestato dev'essere considerato come un caso del tutto eccezionale.
Per inciso, la parificazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) che, a causa dell'esonero dagli esami delle lingue straniere, conseguono solo un attestato, appare forse come una parificazione un po' forzata della normativa riguardante gli alunni con disabilità e con PEI differenziato, ciò che però mantiene una propria logica e non rompe la coerenza interna del sistema.
Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il semplice attestato, invece, c'è una contraddizione interna alla normativa che la nuova dicitura della recente Circolare 48/12 non riesce purtroppo a sanare.
Infatti, o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita di ammetterli agli esami di licenza media, non consentendo loro, però, di conseguire l'attestato che, in base all'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01, può essere rilasciato solo dalla Commissione d'Esami; oppure si emana una norma che consente il rilascio dell'attestato da parte del Consiglio di Classe, venendo così meno la necessità di ammissione agli esami solo quando l'esito della valutazione sia negativo.
In questa seconda ipotesi diventa coerente con il sistema l'abbandono della dicitura Esito positivo e l'accoglimento della dicitura Esito negativo, privando però tali alunni della possibilità di ammissione agli esami. In tal modo si eviterebbe anche l'altra incongruenza evidenziata dalle critiche e cioè che questi alunni - avendo la dicitura Esito positivo - dovrebbero avere accanto al proprio nome anche l'elenco dei voti. Ora, però, se l'esito è positivo, tali voti devono essere positivi, mentre il profitto di tali alunni ha avuto una valutazione negativa. Se si scrivessero pertanto i voti in versione positiva, questi non corrisponderebbero al vero, mentre se si omettessero, in quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dicitura e i risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei dati personali, in quanto solo i nomi di quegli alunni avrebbero la dicitura Esito positivo non seguita dai voti positivi, come invece avviene obbligatoriamente per gli altri compagni promossi.
Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il semplice attestato, invece, c'è una contraddizione interna alla normativa che la nuova dicitura della recente Circolare 48/12 non riesce purtroppo a sanare.
Infatti, o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita di ammetterli agli esami di licenza media, non consentendo loro, però, di conseguire l'attestato che, in base all'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01, può essere rilasciato solo dalla Commissione d'Esami; oppure si emana una norma che consente il rilascio dell'attestato da parte del Consiglio di Classe, venendo così meno la necessità di ammissione agli esami solo quando l'esito della valutazione sia negativo.
In questa seconda ipotesi diventa coerente con il sistema l'abbandono della dicitura Esito positivo e l'accoglimento della dicitura Esito negativo, privando però tali alunni della possibilità di ammissione agli esami. In tal modo si eviterebbe anche l'altra incongruenza evidenziata dalle critiche e cioè che questi alunni - avendo la dicitura Esito positivo - dovrebbero avere accanto al proprio nome anche l'elenco dei voti. Ora, però, se l'esito è positivo, tali voti devono essere positivi, mentre il profitto di tali alunni ha avuto una valutazione negativa. Se si scrivessero pertanto i voti in versione positiva, questi non corrisponderebbero al vero, mentre se si omettessero, in quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dicitura e i risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei dati personali, in quanto solo i nomi di quegli alunni avrebbero la dicitura Esito positivo non seguita dai voti positivi, come invece avviene obbligatoriamente per gli altri compagni promossi.
Tornando dunque a scusarmi per le tesi fino ad oggi da me seguite, ritengo che il Comitato Tecnico dell'Osservatorio Ministeriale sull'Integrazione Scolastica debba discutere i pro e i contro di questa eventuale soluzione e che l'Amministrazione possa modificare la normativa secondaria nel modo appena detto.
Chissà, per altro, se l'Amministrazione stessa - stanti i tempi strettissimi - potrà procedere immediatamente a queste correzioni chiarificatrici, già prima della pubblicazione dei risultati degli esami di quest'anno.
Chissà, per altro, se l'Amministrazione stessa - stanti i tempi strettissimi - potrà procedere immediatamente a queste correzioni chiarificatrici, già prima della pubblicazione dei risultati degli esami di quest'anno.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
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venerdì 1 giugno 2012
Il numero degli alunni per classe e le norme da rispettare
Superando.it del 30-05-2012
(a cura di Salvatore Nocera*)
Parlano molto chiaramente - su tali questioni - la recente Circolare Ministeriale dedicata agli organici di diritto per il prossimo anno scolastico e l'allegato schema di Decreto Interministeriale. Quest'ultimo, ad esempio, dichiara testualmente che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni». Una norma, questa, da tener presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni. Oltre a un'approfondita analisi della Circolare citata, proponiamo anche alcuni suggerimenti alle famiglie, per eventuali, immediate azioni davanti al proprio TAR di riferimento, per far rispettare le varie norme, sia rispetto al numero degli alunni che per le ore di sostegno
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 29 marzo scorso la Circolare 25/12, concernente la formulazione degli organici di diritto per il prossimo anno scolastico 2012-2013. In essa viene immediatamente affermato il principio che l'organico di diritto non debba superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'anno scolastico precedente, rinviando eventuali incrementi alla Circolare sull'organico di fatto, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, ciò che viene precisato nell'apposito paragrafo (pagina 19 della Circolare 25/12).
Riteniamo poi particolarmente importante che sin dall'inizio venga richiamato l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Va qui sottolineato che all'articolo 5, comma 2, quello stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di 20 alunni».
Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall'articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi - comprese quelle con alunni con disabilità - sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni.
Tornando inoltre al già citato paragrafo della Circolare, dedicato ai Posti di sostegno, anche lì vi si raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Tale disposizione, per altro, rinvia implicitamente alla Circolare Ministeriale 63/11, secondo la quale una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di "gravità" (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due "non gravi" (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).
Si passi ora a esaminare il primo paragrafo della Circolare, quello concernente le Procedure (pagine 5-6), ove è importante una disposizione che consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari, così come segue: «Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana [grassetti del curatore nella citazione, N.d.R.]».
Il documento si articola poi per gradi di scuola. Ad esempio nel paragrafo riguardante la Scuola dell'Infanzia (pagine 6-7), sono previste priorità per alcuni alunni, in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano esattamente coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012, rispetto a quanti - compiendoli entro il 30 aprile 2013 - vorrebbero anticipare la frequenza. E anche gli alunni che hanno frequentato nell'anno precedente le cosiddette "Sezioni primavera".
Manca tuttavia un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che - ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 - hanno diritto di precedenza nell'accesso ai servizi previsti da quella stessa Legge, tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valida certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro il 30 aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012, mentre si deve supporre che essa non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una "Sezione primavera".
Se poi rispetto ai paragrafi concernenti la Scuola primaria (pagine 7-9) e quella Secondaria di I grado (pagine 9-11), nulla vi è da eccepire, nel caso invece di classi della Scuola secondaria di II grado (le ex Superiori, pagine 11-18), la Circolare stabilisce che per quelle successive alla prima - qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22 - si debba procedere a una redistribuzione, in modo tale da avere classi sino a un massimo di 30 alunni.
A tal proposito è da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni, perché frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare - nemmeno in tale circostanza - il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.
Un successivo paragrafo della Circolare, infine, riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (pagina 18), di cui al Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 632 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007). In esso manca qualunque riferimento agli alunni con disabilità e tuttavia - siccome all'inizio della Circolare era stato richiamato il DPR 81/09 - è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'articolo 5 di quello stesso DPR.
Inoltre è da ricordare che già l'Ordinanza Ministeriale 455/97 - richiamata espressamente dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01 - aveva stabilito che anche nelle classi dei corsi per gli adulti spettassero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità. E queste - secondo la già citata Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b) - devono corrispondere alle loro «effettive esigenze».
L'allegato schema di Decreto Interministeriale
Va anche opportunamente sottolineato che lo schema di Decreto Interministeriale di prossima registrazione alla Corte dei Conti e trasmesso con la stessa Circolare 25/12, stabilisce in modo tassativo (articolo 12, comma 7) che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni».
Tale norma dev'essere tenuta presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni.
Suggerimenti
In conclusione si invitano da una parte i Dirigenti Scolastici a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il rispetto di tutte le norme sopra citate, con la riduzione del numero degli alunni o l'eventuale sdoppiamento di classe in caso di eccesso.
Si invitano dall'altra parte le famiglie a chiedere ai Dirigenti Scolastici di conoscere - possibilmente per iscritto e prima dell'inizio dell'anno scolastico - se le classi sono state formate nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare 25/12 e dall'allegato Decreto Interministeriale. Ciò al fine di eventuali, immediate azioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per il rispetto di quelle stesse norme.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento del'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
(a cura di Salvatore Nocera*)
Parlano molto chiaramente - su tali questioni - la recente Circolare Ministeriale dedicata agli organici di diritto per il prossimo anno scolastico e l'allegato schema di Decreto Interministeriale. Quest'ultimo, ad esempio, dichiara testualmente che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni». Una norma, questa, da tener presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni. Oltre a un'approfondita analisi della Circolare citata, proponiamo anche alcuni suggerimenti alle famiglie, per eventuali, immediate azioni davanti al proprio TAR di riferimento, per far rispettare le varie norme, sia rispetto al numero degli alunni che per le ore di sostegno
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 29 marzo scorso la Circolare 25/12, concernente la formulazione degli organici di diritto per il prossimo anno scolastico 2012-2013. In essa viene immediatamente affermato il principio che l'organico di diritto non debba superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'anno scolastico precedente, rinviando eventuali incrementi alla Circolare sull'organico di fatto, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, ciò che viene precisato nell'apposito paragrafo (pagina 19 della Circolare 25/12).
Riteniamo poi particolarmente importante che sin dall'inizio venga richiamato l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Va qui sottolineato che all'articolo 5, comma 2, quello stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di 20 alunni».
Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall'articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi - comprese quelle con alunni con disabilità - sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni.
Tornando inoltre al già citato paragrafo della Circolare, dedicato ai Posti di sostegno, anche lì vi si raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Tale disposizione, per altro, rinvia implicitamente alla Circolare Ministeriale 63/11, secondo la quale una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di "gravità" (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due "non gravi" (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).
Si passi ora a esaminare il primo paragrafo della Circolare, quello concernente le Procedure (pagine 5-6), ove è importante una disposizione che consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari, così come segue: «Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana [grassetti del curatore nella citazione, N.d.R.]».
Il documento si articola poi per gradi di scuola. Ad esempio nel paragrafo riguardante la Scuola dell'Infanzia (pagine 6-7), sono previste priorità per alcuni alunni, in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano esattamente coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012, rispetto a quanti - compiendoli entro il 30 aprile 2013 - vorrebbero anticipare la frequenza. E anche gli alunni che hanno frequentato nell'anno precedente le cosiddette "Sezioni primavera".
Manca tuttavia un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che - ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 - hanno diritto di precedenza nell'accesso ai servizi previsti da quella stessa Legge, tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valida certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro il 30 aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012, mentre si deve supporre che essa non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una "Sezione primavera".
Se poi rispetto ai paragrafi concernenti la Scuola primaria (pagine 7-9) e quella Secondaria di I grado (pagine 9-11), nulla vi è da eccepire, nel caso invece di classi della Scuola secondaria di II grado (le ex Superiori, pagine 11-18), la Circolare stabilisce che per quelle successive alla prima - qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22 - si debba procedere a una redistribuzione, in modo tale da avere classi sino a un massimo di 30 alunni.
A tal proposito è da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni, perché frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare - nemmeno in tale circostanza - il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.
Un successivo paragrafo della Circolare, infine, riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (pagina 18), di cui al Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 632 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007). In esso manca qualunque riferimento agli alunni con disabilità e tuttavia - siccome all'inizio della Circolare era stato richiamato il DPR 81/09 - è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'articolo 5 di quello stesso DPR.
Inoltre è da ricordare che già l'Ordinanza Ministeriale 455/97 - richiamata espressamente dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01 - aveva stabilito che anche nelle classi dei corsi per gli adulti spettassero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità. E queste - secondo la già citata Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b) - devono corrispondere alle loro «effettive esigenze».
L'allegato schema di Decreto Interministeriale
Va anche opportunamente sottolineato che lo schema di Decreto Interministeriale di prossima registrazione alla Corte dei Conti e trasmesso con la stessa Circolare 25/12, stabilisce in modo tassativo (articolo 12, comma 7) che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni».
Tale norma dev'essere tenuta presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni.
Suggerimenti
In conclusione si invitano da una parte i Dirigenti Scolastici a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il rispetto di tutte le norme sopra citate, con la riduzione del numero degli alunni o l'eventuale sdoppiamento di classe in caso di eccesso.
Si invitano dall'altra parte le famiglie a chiedere ai Dirigenti Scolastici di conoscere - possibilmente per iscritto e prima dell'inizio dell'anno scolastico - se le classi sono state formate nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare 25/12 e dall'allegato Decreto Interministeriale. Ciò al fine di eventuali, immediate azioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per il rispetto di quelle stesse norme.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento del'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
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