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D.S.A. e test di ammissione universitari
Richiesta di utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi ai test di ammissione universitari per gli studenti con D.S.A.
La legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, nata per garantire il diritto all’istruzione di studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), riconosce gli strumenti compensativi e dispensativi quali mezzi indispensabili per compensare le debolezze funzionali derivanti dal disturbo.
Essa chiarisce che tali strumenti non aiutano lo studente dal punto di vista cognitivo, ma rappresentano un valido ausilio per porre lo studente in condizioni di parità rispetto agli altri, poiché consentono lo svolgimento delle prove senza dispersione di energie.
La legge, quindi, assicura l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi, nonché adeguate forme di verifica e valutazione, anche in ambito universitario:
Legge n. 170/2010, Art. 5
1“Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”.
4 “Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.”
D.M. n. 5669 del 12/07/2011, Art. 6
8 “Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA”.
Purtroppo, le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, allegate al D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, non sono altrettanto chiare e sembrano limitare l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi soltanto in casi di particolare gravità del DSA:
Par 6.7 delle Linee guida “Gli Atenei”:
“…La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:
• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più;
• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;
• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse…”
A seguito dell’emanazione del D.M. 3 luglio 2015, n. 463, il Miur, con le Linee guida allegate alla nota ministeriale n. 13672 del 6 agosto 2015, ha disciplinato le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale, secondo le quali, al punto “Studenti con disabilità o affetti da disturbi specifici dell’apprendimento", enuncia:
“I candidati con certificazione ex lege 104/1992 e i candidati affetti da DSA hanno diritto:
• A tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA sempre al 30% di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta).
• A strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia. Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, affiancamento di un tutor. Non sono ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer/tablet/smartphone…”.
E’ contraddittorio che una legge, che dichiara l’importanza degli strumenti compensativi e dispensativi e ne promuove l’utilizzo durante gli esami universitari, vieti gli stessi ai test di ammissione; è inutile predisporre nelle Università servizi specifici per i DSA, se poi se ne ostacola l’ingresso; è ingiusto che strumenti ritenuti in un primo momento mezzi indispensabili per uno svolgimento equo della prova siano, poi, considerati un’agevolazione.
Sarebbe contraddittorio avere emanato una legge per garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA per poi bloccarne l’ingresso all’Università. Pertanto, la proibizione di utilizzo di indispensabili strumenti compensativi, di cui fanno uso gli studenti con D.S.A durante il percorso scolastico, inficerebbe l’espletamento della prova, condizionandone in modo profondamente discriminatorio l’esito.
Questo è il modo più certo per non garantire pari opportunità di accesso all’Università ai ragazzi con D.S.A..
Tutto quanto ciò premesso
Associazione "D.S.A. - Dislessia, un limite da superare"
La legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, nata per garantire il diritto all’istruzione di studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), riconosce gli strumenti compensativi e dispensativi quali mezzi indispensabili per compensare le debolezze funzionali derivanti dal disturbo.
Essa chiarisce che tali strumenti non aiutano lo studente dal punto di vista cognitivo, ma rappresentano un valido ausilio per porre lo studente in condizioni di parità rispetto agli altri, poiché consentono lo svolgimento delle prove senza dispersione di energie.
La legge, quindi, assicura l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi, nonché adeguate forme di verifica e valutazione, anche in ambito universitario:
Legge n. 170/2010, Art. 5
1“Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”.
4 “Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.”
D.M. n. 5669 del 12/07/2011, Art. 6
8 “Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA”.
Purtroppo, le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, allegate al D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, non sono altrettanto chiare e sembrano limitare l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi soltanto in casi di particolare gravità del DSA:
Par 6.7 delle Linee guida “Gli Atenei”:
“…La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:
• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più;
• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;
• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse…”
A seguito dell’emanazione del D.M. 3 luglio 2015, n. 463, il Miur, con le Linee guida allegate alla nota ministeriale n. 13672 del 6 agosto 2015, ha disciplinato le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale, secondo le quali, al punto “Studenti con disabilità o affetti da disturbi specifici dell’apprendimento", enuncia:
“I candidati con certificazione ex lege 104/1992 e i candidati affetti da DSA hanno diritto:
• A tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA sempre al 30% di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta).
• A strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia. Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, affiancamento di un tutor. Non sono ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer/tablet/smartphone…”.
E’ contraddittorio che una legge, che dichiara l’importanza degli strumenti compensativi e dispensativi e ne promuove l’utilizzo durante gli esami universitari, vieti gli stessi ai test di ammissione; è inutile predisporre nelle Università servizi specifici per i DSA, se poi se ne ostacola l’ingresso; è ingiusto che strumenti ritenuti in un primo momento mezzi indispensabili per uno svolgimento equo della prova siano, poi, considerati un’agevolazione.
Sarebbe contraddittorio avere emanato una legge per garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA per poi bloccarne l’ingresso all’Università. Pertanto, la proibizione di utilizzo di indispensabili strumenti compensativi, di cui fanno uso gli studenti con D.S.A durante il percorso scolastico, inficerebbe l’espletamento della prova, condizionandone in modo profondamente discriminatorio l’esito.
Questo è il modo più certo per non garantire pari opportunità di accesso all’Università ai ragazzi con D.S.A..
Tutto quanto ciò premesso
SI CHIEDE
- Revoca della nota ministeriale n. 13672 in data 06.08.2015 in quanto basata su principi palesemente errati, difforme dalla legge 170 in data 08.10.2010, dal D.M. n. 5669 del 12.07.2011 e dagli artt. 3 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.
- Rettifica Par. 6.7 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 12.07.2011, in quanto contraddittorie all’Art. 6 comma 8 del D.M. n. 5669 del 12.07.2011.
Associazione "D.S.A. - Dislessia, un limite da superare"