A.A.A. - D.S.A. - Dislessia, un limite da superare

A.A.A. - D.S.A. - Dislessia, un limite da superare

venerdì 22 luglio 2011

Decreto Attuativo N. 5669 della legge 170/2010

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto N. 5669
IL MINISTRO
VISTO
l’articolo 34 della Costituzione;
VISTA
la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
;
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA
la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di
accessi ai corsi universitari
;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
avente a oggetto
Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
avente a oggetto
Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni
, e, in particolare, l’art. 10;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,
sul riordino della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di
istruzione;
VISTI
i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, 15
marzo 2010 n. 88, e 15 marzo 2010 n. 89, sul riordino degli Istituti
Tecnici e Professionali e dei Licei;
VISTE
le Indicazioni Nazionali allegate al Decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, e le
Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto
ministeriale del 31 luglio 2007;
VISTI
il Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, concernente gli
obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali, la
Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, e la Direttiva 28 luglio 2010, n. 65,
per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e
Professionali;
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
2
VISTO
il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente a oggetto
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509
;
VISTO
il C.C.N.L. del personale docente, quadriennio giuridico 2006-09
e 1° biennio economico 2006-07, ed in particolare l’art. 27,
concernente il profilo professionale docente;
RITENUTO
necessario ed urgente procedere all’emanazione del decreto di cui
all’art. 7, comma 2 della Legge 170/2010, al fine di dare attuazione, a
partire dall’anno scolastico 2011/2012, alle norme ivi previste;
TENUTO CONTO
del lavoro istruttorio svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui
all’art.7, comma 3, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
DECRETA
Articolo 1
Finalità del decreto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le
modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche
di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla
scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo
studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di
seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle
università.
Articolo 2
Individuazione di alunni e studenti con DSA
1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle
famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti
nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile
disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi
dell’art. 3 della Legge 170/2010.
2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di
usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della Legge
170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per
favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle
strutture preposte.
3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di
maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
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3
Articolo 3
Linee guida
1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento,
che sono parte integrante del presente decreto.
Articolo 4
Misure educative e didattiche
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee
guida,
provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo
formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi
comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo,
sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA,
adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino
anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.
3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche
adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto
della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo
nelle allegate
Linee guida
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,
curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Articolo 5
Interventi didattici individualizzati e personalizzati
1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Articolo 6
Forme di verifica e di valutazione
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
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4
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento
della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,
tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono
riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano,
altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti
soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento
alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso
cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale,
nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
-
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di
dispensa dalle prove scritte;
-
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o
dall’allievo se maggiorenne;
-
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea
o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze
degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di
studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico,
istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e
contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni,
sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.
6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono –
su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
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5
7. In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il
tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle
prassi adottate.
8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello
nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in
relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli
stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi
necessari in relazione al tipo di DSA.
9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle
indicazioni presenti nelle allegate
Linee guida.
Articolo 7
Interventi per la formazione
1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 4
della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:
a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;
c) principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA;
d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA;
f) forme adeguate di verifica e di valutazione;
g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art. 4;
h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito
universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore;
i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.
2. Il Ministero predispone appositi piani di formazione - le cui direttive sono riportate nelle
allegate
Linee guida - anche in convenzione con università, enti di ricerca, società
scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali. In particolare, gli Uffici Scolastici
Regionali, fatte salve le convenzioni e le intese già in atto, possono stipulare appositi accordi
con le facoltà di Scienze della Formazione, nell’ambito dell’Accordo quadro sottoscritto tra il
MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, per
l’attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o master in didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, rivolti a docenti e dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In conformità alle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono
attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.
Art. 8
Centri Territoriali di Supporto
1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le
Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, le istituzioni scolastiche
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6
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR,
anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove
Tecnologie e Disabilità”. I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza,
formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli
operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori
di azioni di formazione e aggiornamento.
Art. 9
Gruppo di lavoro nazionale
1. Con successivo decreto del Ministro è istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il
compito di monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nonché con compiti di supporto tecnico all’attività di
coordinamento delle iniziative in materia di DSA. Il suddetto Gruppo di lavoro avrà anche
compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:
-
alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle
allegate
Linee guida, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei
monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia;
-
alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Direttore
Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione o da un suo
delegato.
3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono svolte dall’Ufficio settimo della Direzione Generale
sopracitata.
4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale non spetta alcun compenso.
Art. 10
Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia
1. Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni
impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674
del 10 maggio 2007.
Roma, lì 12 luglio 2011
f.to IL MINISTRO
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto N. 5669
IL MINISTRO
VISTO
l’articolo 34 della Costituzione;
VISTA
la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
;
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA
la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di
accessi ai corsi universitari
;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
avente a oggetto
Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
avente a oggetto
Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni
, e, in particolare, l’art. 10;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,
sul riordino della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di
istruzione;
VISTI
i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, 15
marzo 2010 n. 88, e 15 marzo 2010 n. 89, sul riordino degli Istituti
Tecnici e Professionali e dei Licei;
VISTE
le Indicazioni Nazionali allegate al Decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, e le
Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto
ministeriale del 31 luglio 2007;
VISTI
il Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, concernente gli
obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali, la
Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, e la Direttiva 28 luglio 2010, n. 65,
per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e
Professionali;
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
2
VISTO
il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente a oggetto
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509
;
VISTO
il C.C.N.L. del personale docente, quadriennio giuridico 2006-09
e 1° biennio economico 2006-07, ed in particolare l’art. 27,
concernente il profilo professionale docente;
RITENUTO
necessario ed urgente procedere all’emanazione del decreto di cui
all’art. 7, comma 2 della Legge 170/2010, al fine di dare attuazione, a
partire dall’anno scolastico 2011/2012, alle norme ivi previste;
TENUTO CONTO
del lavoro istruttorio svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui
all’art.7, comma 3, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
DECRETA
Articolo 1
Finalità del decreto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le
modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche
di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla
scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo
studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di
seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle
università.
Articolo 2
Individuazione di alunni e studenti con DSA
1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle
famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti
nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile
disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi
dell’art. 3 della Legge 170/2010.
2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di
usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della Legge
170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per
favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle
strutture preposte.
3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di
maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
3
Articolo 3
Linee guida
1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento,
che sono parte integrante del presente decreto.
Articolo 4
Misure educative e didattiche
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee
guida,
provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo
formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi
comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo,
sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA,
adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino
anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.
3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche
adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto
della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo
nelle allegate
Linee guida
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,
curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Articolo 5
Interventi didattici individualizzati e personalizzati
1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Articolo 6
Forme di verifica e di valutazione
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
4
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento
della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,
tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono
riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano,
altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti
soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento
alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso
cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale,
nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
-
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di
dispensa dalle prove scritte;
-
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o
dall’allievo se maggiorenne;
-
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea
o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze
degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di
studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico,
istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e
contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni,
sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.
6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono –
su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
5
7. In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il
tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle
prassi adottate.
8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello
nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in
relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli
stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi
necessari in relazione al tipo di DSA.
9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle
indicazioni presenti nelle allegate
Linee guida.
Articolo 7
Interventi per la formazione
1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 4
della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:
a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;
c) principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA;
d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA;
f) forme adeguate di verifica e di valutazione;
g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art. 4;
h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito
universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore;
i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.
2. Il Ministero predispone appositi piani di formazione - le cui direttive sono riportate nelle
allegate
Linee guida - anche in convenzione con università, enti di ricerca, società
scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali. In particolare, gli Uffici Scolastici
Regionali, fatte salve le convenzioni e le intese già in atto, possono stipulare appositi accordi
con le facoltà di Scienze della Formazione, nell’ambito dell’Accordo quadro sottoscritto tra il
MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, per
l’attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o master in didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, rivolti a docenti e dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In conformità alle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono
attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.
Art. 8
Centri Territoriali di Supporto
1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le
Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, le istituzioni scolastiche
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR,
anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove
Tecnologie e Disabilità”. I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza,
formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli
operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori
di azioni di formazione e aggiornamento.
Art. 9
Gruppo di lavoro nazionale
1. Con successivo decreto del Ministro è istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il
compito di monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nonché con compiti di supporto tecnico all’attività di
coordinamento delle iniziative in materia di DSA. Il suddetto Gruppo di lavoro avrà anche
compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:
-
alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle
allegate
Linee guida, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei
monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia;
-
alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Direttore
Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione o da un suo
delegato.
3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono svolte dall’Ufficio settimo della Direzione Generale
sopracitata.
4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale non spetta alcun compenso.
Art. 10
Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia
1. Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni
impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674
del 10 maggio 2007.
Roma, lì 12 luglio 2011
f.to IL MINISTRO

Dislessia. L'esperto: "Prima molti abbandonavano, ora fanno l'Università"

Tratto da Superabile
I dislessici in età scolare sono tra il 4 e il 5% della popolazione scolastica, circa 350 mila. Gli italiani dislessici sono circa 1,5 milioni. Stella (Psicologia clinica): ''Circa un terzo supera queste difficoltà in età adulta"
lezione universitaria
ROMA -"I dislessici in età scolare, dai 6 ai 18 anni, in Italia sono circa 350 mila, cioè tra il 4 e 5 % della popolazione scolastica, il disturbo però si attenua nella popolazione generale dove si stima un'incidenza del 2,5%. Gli italiani dislessici sono circa un milione e 500 mila". Ad affermarlo è Giacomo Stella, docente Psicologia Clinica presso la Facoltà di scienze della Formazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della firma del protocollo che rende attiva la legge 170/2010 che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento. Per Stella, il problema è maggiormente sentito proprio durante il periodo scolastico. All'uscita da scuola, infatti, il disturbo lo si ‘avverte' meno in quanto non c'è la stessa necessità di studiare e quindi di leggere. Tuttavia, ha aggiunto Stella, sono circa un terzo quelli che in qualche modo superano queste difficoltà in età adulta.
Le difficoltà maggiori si incontrano proprio lungo tutto il periodo della formazione e spesso il disturbo viene confuso con il poco impegno dell'alunno. "Nella stragrande maggioranza dei casi persiste per tutto il corso della scolarizzazione e rende il percorso formativo molto problematico - ha spiegato Stella -. Negli anni passati molti bambini abbandonavano il percorso. Adesso si arriva alla scuola media superiore e abbiamo anche i primi dislessici che frequentano l'università. I dislessici, dal punto di vista intellettivo sono normodotati, anzi spesso hanno una intelligenza di livello superiore, semplicemente hanno un ostacolo molto forte per l'apprendimento della lettura e per leggere fluentemente".
Un ''piccolo grande problema'' che oggi si può affrontare in vari modi, ha aggiunto Stella. "Si può intervenire con la riabilitazione logopedica nei primi anni della scolarizzazione, ma dopo gli otto o nove anni la riabilitazione non serve più e il dislessico si trascina la sua piccola disabilità per tutta la vita con la differenza che non è visibile fino a quando non gli viene chiesto di leggere. Dopo la riabilitazione c'è la possibilità di utilizzare strumenti compensativi, cioè di usare computer che leggono al posto del dislessico. L'informatica, infatti, permette al dislessico di arrangiarsi e fare senza la mamma che leggeva al posto suo".
Particolare attenzione merita il ruolo dell'insegnante nel riconoscere i disturbi e rispondere in maniera adeguata alle necessità di questi alunni. "Gli insegnanti sul piano dei contenuti non devono cambiare nulla - ha concluso Stella -, ma sul piano dell'attenzione devono avere parecchie avvertenze. Per esempio, scrivere alla lavagna e cancellare subito dopo è una cosa che crea ai dislessici non pochi problemi e capita che a volte il bambino venga ritenuto pigro quando invece non riesce a fare quello che gli altri fanno con grande velocità". Ma le accortezze, ha aggiunto Stella, devono riguardare tutto il percorso scolastico, dalle lezioni alle verifiche. Grazie alla nuova legge, infatti, per gli alunni e gli studenti con Dsa verranno privilegiate le verifiche orali al posto delle scritte e anche le lezioni sarà possibile seguirle in versione orale grazie agli strumenti compensativi previsti dalla nuova norma. (ga)
(20 luglio 2011)

SCUOLA: IN ITALIA 200 MILA BIMBI DISLESSICI, NUOVE MISURE DA SETTEMBRE

domenica 17 luglio 2011

Dislessia: un servizio di tutoring per aiutare chi ne soffre a trovare l’autonomia e il successo scolastico

di Giusy Egiziana Munda -
La dislessia è un disturbo dell'apprendimento di origine genetica che ri-guarda la difficoltà di lettura, scrittura e calcolo. Non è causata da un deficit di intelligenza (anzi, i bambini dislessici sono, il più delle volte, molto intelligenti, vivaci e creativi), né da problemi ambientali o psicologici. Spesso questi ultimi sorgono, invece, come conseguenza della perdita di fiducia nelle proprie capacità, della mancanza di autostima, di comportamenti sociali alterati, della chiusura in se stessi e della difficoltà di comunicazione di cui soffre chi è dislessico. Le famiglie sono spesso sole nell'affrontare il problema (che in Italia riguarda circa 1.500.000 persone) e gli enti scolastici, il più delle volte, non sono in grado di aiutare adeguatamente questi studenti nelle loro difficoltà che potrebbero superare se ben guidati.
Lo sanno bene le mamme di due bambini (oggi ragazzi) dislessici che abbiamo intervistato e che conducono ogni giorno una battaglia nel sostenere i loro figli nel difficile percorso di apprendimento e che si fanno promotrici del servizio di tutoring che, con il concorso dell’Associazione Nell’Attesa, partirà a settembre. Un servizio gratuito per ragazzi dislessici che individualmente verranno guidati nello studio e aiutati a trovare le strategie per raggiungere l’autonomia e il successo scolastico, sostenendoli sul piano dell’autostima, messa costantemente in crisi dal senso di inadeguatezza e di incapacità.
Quella del tutor vuole essere la figura di riferimento che manca per i ragazzi dislessici e per le loro famiglie. Un vuoto istituzionale che provato sulla pelle dei genitori di figli dislessici quando si sono trovati di fronte al problema di cui soffrono i loro ragazzi, trovando supporto e conforto nell’AID (Associazione Italiana Disles-sici).
E l’AID oggi a Palermo è un punto di riferimento specializzato per la diagnosi della dislessia con un laboratorio presso l’Aiuto Materno. Nel servizio di tutoring metterannoa frutto la loro esperienza – spiegano orgogliosamente due mamme socie dell’AID – maturata in anni di paziente lavoro con i propri figli, non privo di difficoltà, da quando frequentavano le elementari (periodo in cui iniziarono a manifestare grosse difficoltà nel leggere e scrivere). Un impegno che oggi le porta a sentirsi nuovamente diplomande insieme ai loro figli e a dire sorridendo “Chissà forse ci laureeremo”, visto che continueranno a fare i conti con le difficoltà dei loro ragazzi che oggi frequentano l’uno le superiori, l’altra l’università.
“Noi genitori di ragazzi dislessici siamo e cerchiamo di essere sempre quegli alleati di cui i nostri figli hanno bisogno. Un rapporto che aiuta a rafforzare la loro sicurezza, le doti, la pazienza e lo sforzo che compiono ogni giorno”, commentano le due mam-me e proseguono: “I nostri figli non sono malati, stupidi, pigri e svogliati. Sono invece ragazzi intelligenti, capaci e creativi che hanno semplicemente modalità di apprendimento diverse da quelle rigidamente standardizzate e che hanno pertanto bisogno di metodologie didattiche flessibili nonché di strumenti consoni alle loro peculiarità. In tale ottica, quindi, si dovrà sempre più preferire per questi ragazzi, per esempio, l’uso del computer per leggere più velocemente e scrivere più correttamente, riducendo così il loro gap nei confronti dei compagni. Così possono sviluppare le loro capacità, acquisire l’autostima necessaria per raggiungere il successo formativo e costruirsi il bagaglio culturale fondamentale per realizzarsi nella vita”.
Adesso questi genitori possono finalmente contare sulla legge che è stata approvata e che stabilisce l’uso di strumenti compensativi e dispensativi e di interventi specifici ed individuali per i bambini e i ragazzi dislessici.
Ma la strada, specie nel Meri-dione, è ancora lunga considerando che, nonostante la scuola abbia manifestato la piena disponibilità a supportare i casi di dislessia, manca di attrezzatura e organizzazione idonea a fronteggiare pienamente il problema.

mercoledì 13 luglio 2011

Il terrore delle prove Invalsi

So, per esperienza, che è il terrore di ogni giovane che affronta la prima media, capace di suscitare incontrollabili farfalle allo stomaco: è la prova Invalsi.
Per un anno hai il timore di come andrà, ti prepari e studi per giorni prima dell’esame ed alla fine non sai che risultati potrai ottenere.
L’anno scorso ci hanno fatto “allenare” come se dovessimo andare alle Olimpiadi. I giorni prima del test erano un susseguirsi di simulazioni di matematica e di italiano.
Tutti avevamo una certezza: che ci attendeva una durissima prova piena zeppa di domande abbastanza difficili.
Poi è arrivato il tanto atteso giorno, i controlli sono stati strettissimi. Le professoresse di matematica assistevano durante il test di italiano, mentre quelle di italiano erano presenti durante i test di matematica.
Abbiamo passato due ore a segnare crocette e a pensare, pensare… sperando di aver fatto il compito tutto giusto; ma anche temendo di aver sbagliato tutte le domanda, e così ci sentivamo afflitti da continui dubbi.
Ricordo di aver tirato, alla fine della prova, un sospiro di sollievo. Ce l’avevo fatta, bene o male non mi importava più, mi ero tolto un pesantissimo macigno dalle spalle.
Un’ improvvisa sensazione di leggerezza mi ha assalito, ero contento, ma lo sono stato di più quando ho saputo che i risultati della mia scuola sono stati tra i migliori d’Italia.
Quindi mi appello a voi ragazzi di prima media, non abbiate paura e ricordate, l’unico modo per farcela è studiare.
Francesco Miccichè
Scuola Media Pirandello Agrigento
2 E

martedì 12 luglio 2011

LE DIFFICOLTÀ DEI BAMBINI DISLESSICI: SCARSA AUTOMATIZZAZIONE DI LETTURA E SCRITTURA

Le difficoltà dei bambini dislessici: scarsa automatizzazione di lettura e scritturaLa dislessia evolutiva è un disturbo dell’apprendimento a che impedisce l’automatismo nella gestione dei fonemi e dei segni grafici. I problemi cominciano già in prima elementare e nonostante i bambini dislessici comprendono il testo la lettura resta sempre lenta e difficoltosa. La musicoterapia sembra associarsi alle terapie classiche con ottimi risultati in questi bambini
Di
Francesca Cilento

 Criteri diagnostici dei bambini dislessici
La dislessia è un disturbo che colpisce le procedure automatiche di transcodifica dei segni scritti in quelli fonologici in individui che siano privi di deficit neurologici, cognitivi, sensoriali e relazionali. Questi disturbi devono essere persistenti e causare delle conseguenze negative sulla vita sociale e scolastisca. La dislessia evolutiva diventa evidente intorno alla terza elementare quando il bambino dovrebbe aver acquisito ormai una certa velocità nella lettura. Si distinguono dai cattivi lettori perché i bambini dislessici comprendono il testo nonostante la velocità di lettura sia scadente. La dislessia viene diagnosticata da uno psicologo o da un insegnante specializzato: è importante che venga diagnosticata precocemente.

Diverse cause nei bambini dislessici

Identificare le cause della dislessia è un compito difficile perché le aree del cervello specializzate nella comprensione e nella produzione del linguaggio sono molte e diverse. I disturbi dei bambini dislessici quindi dipendono da quali aree sono interessate tra quelle coinvolte nella lettura, nella scrittura, nell’ortografia, ecc. Le indagini neurologiche mostrano un diverso funzionamento nell’elaborazione delle informazioni da parte dei bambini dislessici e questo può riguardare il recupero delle informazioni, la loro organizzazione o la velocità di elaborazione. Ad ogni modo i bambini dislessici presentano un normale range di intelligenza. Ci sono due livelli di gravità: medio-lievi (fluenza di lettura sufficiente) e severi (le difficoltà rendono difficile la comprensione).

Le fasi delle dislessia evolutiva

I bambini dislessici cominciano a presentare dei sintomi a partire dalle prime fasi di apprendimento, cioè in prima elementare. Si distinguono dagli altri studenti perché imparano lentamente il codice alfabetico e alterano grossolanamente la struttura fonologica delle parole lette. Le parole note e riconosciute sono limitate. Successivamente tra la seconda e la quarta elementare i bambini dislessici apprendono gradualmente l’alfabeto, ma possono persistere delle difficoltà nel controllare le parole più complesse. Le operazioni di analisi e sintesi fonemica non sono veloci o automatizzate.

Terapie per i bambini dislessici

Ogni percorso terapeutico si basa sulle caratteristiche psicologiche specifiche dell’individuo seguendo due linee guida. Una parte dell’intervento si prefigge di ridurre le lacune a carico delle competenze di base legate alla percezione e alla fonologia, mentre parallelamente si lavora per migliorare la velocità di lettura. È importante che i due percorsi siano graduali e affiancati per permettere ai bambini dislessici di poter apprezzare velocemente i primi risultati e sostenere così la loro motivazione.

Un approccio innovativo è quello che usa la musica per aumentare la sensibilità del cervello ai suoni. L’esposizione alla musica è utile al cervello durante lo sviluppo di bambini dislessici, così come per quelli autistici, ma anche per i normodotati. I ricercatori della Northwestern University di Chicago hanno rilevato che suonare uno strumento ha degli effetti sul tronco encefalico (che governa diverse funzionalità automatiche come la respirazione). La musicoterapia può aiutare ad interpretare le sfumature del linguaggio e anche insegnare ad esprimere le emozioni.

Fonte immagine: hooverine